LA SOCIETA’ SEMPLICE: è la forma più elementare di società e può avere come oggetto solo l’esercizio di attività̀ non commerciali. Solitamente si tratta di società agricole o che svolgono attività̀ professionali.
L’atto costitutivo non richiede particolari formalità̀ ma se vengono conferiti beni immobili o diritti reali immobiliari a tempo indeterminato o per un periodo superiore a 9 anni, è necessario l’atto scritto a pena di nullità. È una società̀ con autonomia patrimoniale imperfetta per cui i soci rispondono dei debiti anche con il loro patrimonio personale. La responsabilità̀ dei soci è solo sussidiaria, opera cioè solo in caso di insufficienza del patrimonio societario. Essi possono chiedere la preventiva escussione del patrimonio societario ai creditori che chiedono il pagamento dei loro crediti. Il potere di amministrazione spetta a ciascuna socio che può̀ decidere in piena autonomia, fatto salvo il diritto veto che consente agli altri soci di opporsi a delle scelte non condivise.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: è la società di persone prevista dalla legge per l’esercizio di un’attività commerciale. La stipula dell’atto costitutivo deve essere fatta per iscritto e pubblicato nel registro delle imprese.
In caso di mancata registrazione, la società esiste ma è irregolare e i rapporti con i terzi sono regolati dalle norme previste per la società semplice con due eccezioni: resta ferma la responsabilità solidale e illimitata dei soci e il potere di rappresentanza spetta a tutti i soci.
La società è tenuta a redigere annualmente l’inventario, costituito dal bilancio e dal conto profitti e perdite.
Dopo l’approvazione del rendiconto annuale, ciascun socio ha diritto alla propria quota di utile.
Come sono gestiti i Fondi nelle Società:
Generalmente i fondi finanziari della società risiedono in un comune conto corrente o anche altri metodi di pagamento come carte di credito o di debito.
Il conto corrente è chiaramente intestato alla società stessa che ne detiene disposizione e titolarità.
Ad amministrare il patrimonio quindi anche i conti correnti e le liquidità sono gli stessi amministratori della società, che secondo lo statuto gestiscono il conto stesso nei limiti degli scopi della società, in alcuni casi è possibile che questa attività venga svolta da alcuni preposti alla gestione finanziaria, fermo restando che le decisioni vengono sempre prese da parte degli amministratori e dell’eventuale consiglio di amministrazione.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: è una società di persone dove ci sono due categorie di soci:
- I SOCI ACCOMANDANTI conferiscono solo beni e non partecipano alla gestione, non assumendo obblighi nei confronti dei terzi. Hanno solo l’obbligo di versare alla società la propria quota e sono responsabili nei limiti della quota stessa;
- I SOCI ACCOMANDATARI, che invece partecipano alla gestione della società e assumono una responsabilità illimitata. Essi rispondono anche con il loro patrimonio per i debiti della società̀.
La ragione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione di s.a.s. l’atto costitutivo va redatto in forma scritta indicando i soci accomandatari e quelli accomandanti. In merito all’uscita dei soci accomandatari dalla società̀ cedendo la propria quota ad altri soggetti, ciò può avvenire solo con il consenso di tutti gli altri soci mentre per i soci accomandanti, dato la scarsa influenza che hanno nella gestione della società, possono trasferire liberamente la loro quota.
SOCIETA’ DI FATTO: è la società che si costituisce per fatti concludenti, cioè non in virtù di un’espressa manifestazione di volontà delle parti, ma a seguito di un comportamento consistente nell’esercitare in comune un’attività economica al fine di conseguire degli utili.
SOCIETA’ OCCULTA: si ha quando più soggetti decidono di dar vita ad una società stabilendo che la sua esistenza non sia rilevabile all’esterno.
SOCIETA’ APPARENTE: che si realizza quando più soggetti si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che essi agiscano in qualità di soci.
Le Società di persone non devono essere confuse con le società di capitale che hanno tutta un’altra natura ed un altro scopo.
Molto utilizzate in Italia sono sicuramente la forma s.r.l. ovvero società a responsabilità limitata o la s.r.l.s. che invece è la società a responsabilità limitata semplice. Per più informazioni per quanto riguarda le società di capitali consigliamo questo approfondimento.