L’ascensore esterno è una tipologia di ascensore meno invasiva rispetto all’ascensore interno e consente di accedere ai piani alti delle abitazioni con maggiore facilità. Come per altri impianti di sollevamento, è necessario per la mobilità di persone con disabilità o anziani e consente di rimuovere le barriere architettoniche, consentendo all’edificio di aumentare anche il proprio valore. Per l’installazione in condominio di un ascensore o di impianti volti ad eliminare le barriere architettoniche, sono previste diverse agevolazioni fiscali. Per ottenerle si consiglia di consultare i requisiti necessari e di valutare come funziona la riscossione dei crediti secondo quanto previsto dalla legge 11/2023, che ha sancito tra le altre cose la possibilità di ripartire in 10 rate i crediti acquisiti. Un’occasione dunque per ottenere un risparmio importante sulla realizzazione di progetti che migliorano l’accessibilità degli edifici e che aumentano in comfort abitativo.
Scopriamo quali sono le norme per installare un ascensore esterno privato in condominio.
Come installare un ascensore esterno in condominio
Per installare un ascensore esterno in un condominio è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale con una maggioranza qualificata, ossia che corrisponda alla maggioranza dei partecipanti, i quali risultino essere proprietari di almeno i 2/3 del valore dell’edificio. Se l’ascensore però è un ausilio necessario per uno dei condomini, basta la maggioranza semplice.
Il condominio, anche di fronte a necessità oggettive, può però sempre opporsi all’installazione di un impianto di elevazione, con motivazioni che riguardano la stabilità strutturale dell’edificio o con ragioni collegate alla compromissione del suo valore storico-artistico.
Non si può tuttavia negare un diritto a una persona con disabilità o con difficoltà motorie e quindi, in questo caso, l’installazione dell’ascensore va valutata come un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche e la normativa viene giustamente incontro alla persona che ha bisogno del servizio. Entra in gioco il cosiddetto “solidarismo condominiale” e, a supporto di tale condizione, ci sono svariate sentenze della Corte di Cassazione, che hanno stabilito che l’installazione dell’ascensore rientra pienamente nelle opere volte ad eliminare gli ostacoli architettonici, secondo quanto indicato nell’art.27 comma 1 della legge num.118 del 30 marzo 1971.
Ascensore esterno privato in condominio
La persona che ha diritto all’impianto di sollevamento può decidere anche di installare l’ascensore esterno ad uno privato. Per farlo dovrà comunque attenersi alle disposizioni normative, quali il rispetto della stabilità e della sicurezza dell’edificio, il decoro architettonico e il diritto alla luce e alla veduta di tutti i condomini, ma potrà poi usufruire del servizio in piena autonomia e sarà unico proprietario dell’ascensore. Se ci sono problemi di spazio e di visibilità si consiglia di valutare la differenza tra ascensore da esterno e miniascensore da esterno per capire se, a fronte di un’ottimizzazione degli spazi, si riesce a garantire comunque un servizio sicuro ed efficiente per la persona.
Gli altri condomini, anche nel caso di installazione ad uso privato, potranno poi decidere anche in un secondo momento di aderire al servizio, previo pagamento delle spese di esecuzione e di manutenzione dell’impianto.
Le norme edilizie
Oltre all’approvazione dell’assemblea condominiale o alla verifica della fattibilità del progetto se si procede in autonomia, è necessario anche ottenere delle autorizzazioni per procedere con i lavori. Nel caso dell’ascensore è sufficiente presentare al SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al comune in cui è collocato l’edificio, perché l’installazione dell’ascensore è classificata come “volume tecnico” che permette un’innovazione al condominio e non come nuova costruzione.